Un po' di articoli


Art. 4.4: Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti.


Art. 70 L.D.A.: Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.



Per escludere il plagio o la contraffazione dell'opera dell'ingegno, non sono sufficienti parziali diversità tra l'opera protetta dal diritto d'autore e l'opera realizzata dal terzo, dovendosi valutare la rilevanza di quelle difformità rispetto alle caratteristiche essenziali dell'opera protetta.


fonte: http://amsacta.unibo.it/






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